LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1992, n. 20

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell' agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/07/1992
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 18
 
1. Nel caso di fusioni o di conferimento tra cooperative agricole e forestali e loro consorzi, operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali e dei mezzi tecnici di produzione, o di acquisizione da parte delle medesime di impianti e strutture preesistenti di proprietà di altre cooperative o di aziende operanti anch' esse in tali settori, l' Amministrazione regionale, ai sensi del' articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, istituita del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, è autorizzata a concedere alle società acquirenti, incorporanti o costituite ex novo, tramite le disponibilità della sezione speciale del Fondo medesimo, mutui straordinari della durata massima di dieci anni compreso il periodo di preammortamento, pari all' 80% della spesa ammessa, sulla base di un progetto che preveda interventi di razionalizzazione che si propongano di integrare o potenziare l' attività svolta dagli organismi cooperativi medesimi anche mediante sostanziali miglioramenti nei sistemi di lavorazione e commercializzazione, nonché per per sostenere gli oneri di acquisizione degli impianti.
2. Ai sensi dell' articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, l' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo di rotazione, alle cooperative agricole e forestali e loro consorzi di cui al comma 1, mutui della durata di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, per la copertura di passività onerose acquisite al patrimonio delle medesime società in conseguenza di operazioni di cessione o conferimento di aziende, purché tali passività, risultanti alla data del 31 dicembre 1991 dai libri contabili obbligatori dell' azienda ceduta o conferita, sussistano anche alla data di presentazione della domanda e non siano assistite da agevolazioni creditizie.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei mutui.