LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  19/02/1991
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 40
1. Ai fini della determinazione della quota salario di riallineamento di cui al sesto comma dell' articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nell' anzianità effettiva di servizio di ruolo maturata alla data del 31 dicembre 1982 di cui al secondo comma del medesimo articolo, vanno ricompresi anche i servizi effettivi di ruolo prestati presso lo Stato e gli altri enti pubblici non economici.
2. L' equiparazione tra le carriere, qualifiche, livelli relativi ai servizi prestati presso gli enti di cui al precedente comma e le qualifiche funzionali di cui all' articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 verrà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo conforme confronto con le Organizzazioni sindacali di cui all' articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Note:
1Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 5, L. R. 20/1996