LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  19/02/1991
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 34
 
1. Al personale regionale assunto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 ed il giorno precedente all' entrata in vigore della presente legge, spetta, a decorrere dalla data di assunzione, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico e anzianità di servizio di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
2. Per la determinazione della quota suddetta, si applica l' articolo 20, commi 2 e 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996