LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 62

Disposizioni in ordine alle materie utilizzate nei processi produttivi e destinate a produrre energia o calore nell' azienda.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1992
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 5
 
1. I residui indicati all' articolo 4, comma 1 lettera c), sono definiti << combustibili >> qualora destinati all' impiego in processi di produzione di calore o energia, con l' esclusione delle materie prime secondarie previste dall' articolo 5 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1990, n. 30. La loro utilizzazione si inserisce nel quadro dell' attività regionale di incentivazione dell' impiego di combustibili alternativi.
2. L' impiego dei residui di cui all' articolo 4, comma 1, lettera c) come combustibile nel processo di produzione di calore o energia deve essere comunque espressamente autorizzato secondo le procedure di cui al DPR 24 maggio 1988, n. 203.