LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 77
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 2, 10, 45 e 50 fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 184.684.030.650, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 19 e 20 fanno carico al capitolo 8687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 4.369.960.405, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990, e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.
3. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 21 fanno carico al capitolo 8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 3.057.844.218, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3190 del 19 febbraio 1991.
4. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 28 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 50 miliardi, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.
5. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 37 fanno carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 6.786.061.231, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.
6. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 44 fanno carico al capitolo 8681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 555.399.071, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3190 del 19 febbraio 1991.
7. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 47 fanno carico al capitolo 8718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 150 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.
8. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 39 bis, comma 3, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, come inserito con l' articolo 35, nonché dell' articolo 56, comma 3, dell' articolo 59, comma 2, dell' articolo 63, comma 2, dell' articolo 64, comma 3, e dell' articolo 71, comma 3, fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 1.198.156.596, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.
9. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 72, commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 3.448.360.077, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.