LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 58
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in seguito a provvedimento favorevole del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che annetteva i richiedenti ai predetti benefici limitatamente all' ammontare dei danni risultanti dal verbale di accertamento, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché siano stati disposti applicando le disposizioni ordinate sotto il Capo II della citata legge regionale n. 30 del 1977.