LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 17
 
1. In deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, i benefici previsti dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi in favore di coloro che, in presenza di ogni altro requisito di legge, abbiano alienato, prima dell' entrata in vigore della presente legge, la quota di proprietà dell' alloggio posseduta in costanza di procedimento contributivo agli altri comproprietari, ancorché per il medesimo alloggio abbiano usufruito delle provvidenze di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 sono annullati e, per l' effetto, le domande dagli stessi presentate sono valide ai fini della concessione dei contributi.