LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 agosto 1991, n. 34

Primo provvedimento per l' attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/08/1991
Materia:
110.03 - Attività regionale all'estero
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
430.02 - Viabilità
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO II
 Realizzazione delle opere autostradali
necessarie ai collegamenti internazionali
con la rete autostradale jugoslava
Art. 4
 
1. In attuazione dell' articolo 12 della legge n. 19/1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Autovie Venete SpA la somma di lire 49 miliardi nel triennio dal 1991 al 1993 per concorrere alla realizzazione delle opere previste dall' articolo 12 medesimo.
2. La realizzazione di tali opere da parte della Autovie Venete SpA deve essere effettuata d' intesa con le competenti Amministrazioni centrali dello Stato e può avvenire anche tramite società controllate o collegate.
3. Per le predette finalità l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Autovie Venete SpA un fondo speciale, del quale affida, in mandato, la gestione con contabilità separata alla predetta società. A tal fine l' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con la Autovie Venete SpA una convenzione per il conferimento del mandato, per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale, e per l' emanazione e l' attuazione delle direttive dell' Amministrazione regionale ai fini della realizzazione delle opere; in tale convenzione sono altresì specificate le modalità per il rimborso delle spese e per la remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione del fondo stesso.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, conferisce alla Autovie Venete SpA mandato di provvedere, mediante prelievo dal fondo speciale, ad attuare gli interventi necessari alla realizzazione dei collegamenti autostradali di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del fondo, al quale si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
6. Ad avvenuta realizzazione delle opere di cui al comma 1 e a conclusione di ogni altro adempimento, anche di natura finanziaria, ad essa connesso, l' Assessore alle finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.
7. L' attività esecutiva o di controllo concernente gli interventi autorizzati dalla Giunta regionale, ai sensi del presente articolo, è delegata, nella sua veste mandataria, alla Autovie Venete SpA, che la esercita attraverso i propri organi sociali. I poteri di controllo del Collegio sindacale della Autovie Venete SpA sono estesi agli interventi ed operazioni considerati dal presente articolo e all' amministrazione del fondo speciale.
8. Entro il 30 giugno di ogni anno è trasmessa dalla Autovie Venete SpA alla Giunta regionale una relazione sull' andamento della gestione del fondo nell' anno precedente, accompagnata dalle osservazioni del Collegio sindacale, e sullo stato di avanzamento dei lavori.
9. Le quote annuali del conferimento di cui al comma 1 sono erogate in un' unica soluzione, all' inizio di ciascun anno.
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 20, L. R. 12/2010
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 37/2017
Art. 5
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 49 miliardi, suddivisa in ragione di lire 6 miliardi per l' anno 1991, lire 18 miliardi per l' anno 1992 e lire 25 miliardi per l' anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1569 (2.1.236.5.10.18.) con la denominazione << Conferimento alla Autovie Venete SpA per la realizzazione delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste - Fernetti e Gorizia - S. Andrea con la rete autostradale jugoslava >> e con lo stanziamento complessivo di lire 49 miliardi, suddiviso in ragione di lire 6 miliardi per l' anno 1991, lire 18 miliardi per l' anno 1992 e lire 25 miliardi per l' anno 1993.
3. Sul predetto capitolo 1569 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6 miliardi per l' anno 1991.
4. All' onere complessivo di lire 49 miliardi in termini di competenza, e di lire 6 miliardi in termini di cassa si provvede, per pari importo, con l' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 12 della legge n. 19/1991.
5. A tal fine, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 538 (2.3.2.) con la denominazione << Acquisizione di fondi per la realizzazione delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste - Fernetti e Gorizia - S. Andrea con la rete autostradale jugoslava >> e con lo stanziamento complessivo di lire 49 miliardi, suddiviso in ragione di lire 6 miliardi per l' anno 1991, lire 18 miliardi per l' anno 1992 e lire 25 miliardi per l' anno 1993.
6. Sul predetto capitolo 538 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6 miliardi per l' anno 1991.
7. L' Amministrazione regionale provvede con successivi provvedimenti legislativi all' iscrizione delle quote annuali relative agli anni 1994 e seguenti del contributo di cui all' articolo 12 della legge n. 19/1991, ai sensi dell' articolo 16, comma 2, della citata legge n. 19/1991 e dell' articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.