1. In attuazione dell'
articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire la Società denominata << Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell' Est europeo - Finest - SpA >>, con sede a Pordenone, e ad assumervi partecipazioni, in più riprese, fino alla concorrenza di lire 70 miliardi nel triennio dal 1991 al 1993.
2. La partecipazione della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia può avvenire a condizione che l' atto costitutivo e lo statuto della Società di cui al comma 1:
a) riservino la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione alla Simest SpA, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge n. 19/1991;
b) riservino la nomina di due componenti effettivi del collegio sindacale, rispettivamente, alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia ed alla Regione Veneto, ai sensi dell' articolo 2458 del Codice civile, nonché di un componente effettivo al Ministro del commercio con l' estero e di un altro componente effettivo al Ministro del tesoro, da scegliersi tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell' articolo 2459 del codice civile;
c) prevedano la possibilità di assumere partecipazioni al capitale della società medesima, da parte di società controllate dalla Regione Trentino - Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge n. 19/1991, anche riuniti in consorzio;
d) prevedano che la costituenda società finanziaria, per il perseguimento dei propri scopi sociali, promuova le necessarie forme di coordinamento - anche tramite la stipula di apposite convenzioni - con la Simest SpA, la sezione speciale per l' assicurazione del credito all' esportazione (SACE) ed il Mediocredito centrale, ai sensi dell' articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991;
e) prevedano, anche con riferimento a quanto disposto dall' articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991, la realizzazione, diretta o indiretta, di adeguate garanzie assicurative a supporto delle operazioni poste in essere dalla costituenda società finanziaria.