LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1991, n. 18

Norme in materia di pubblicazione dei testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1991
Materia:
120.07 - Bollettino ufficiale della Regione

Art. 2
 
1. Quando una legge regionale disponga la soppressione, l' aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione legislativa, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ( BUR ), in calce alla legge di modifica, il nuovo testo dell' intera disposizione, come risulta a seguito delle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.
2. Quando un articolo di legge contenga rinvii a preesistenti singole disposizioni legislative, viene pubblicato in calce alla legge il testo delle norme alle quali è operato il rinvio.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alla legge finanziaria e alle leggi di assestamento e di variazione al bilancio di cui agli articoli 3 e 10 - come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32 - della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, nonché agli articoli di legge che rifinanziano o modificano stanziamenti di capitoli di bilancio.
4. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi regionali sono pubblicati mediante annotazioni in calce al testo delle leggi medesime.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 51/1991
2Parole sostituite al comma 3 da art. 85, comma 1, L. R. 30/1992