Art. 9
Norma finanziaria
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 2 e dall' articolo 3, commi 6 e 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 4.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 8631 (2.1.152.2.08.29.) con la denominazione << Finanziamenti per la predisposizione del Piano di intervento urbanistico edilizio e del progetto esecutivo sul complesso castellano di Colloredo di Monte Albano >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3, commi 3, 4, 5 e 8, e dall' articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 14.000 milioni per l' anno 1991.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione VIII - il capitolo 8714 (2.1.232.3.08.29.) con la denominazione << Finanziamenti per l' attuazione del piano di intervento urbanistico edilizio sul complesso castellano di Colloredo di Monte Albano >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 14.000 milioni per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale, per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 8726 (2.1.234.3.08.29.) con la denominazione << Finanziamento alla Comunità collinare del Friuli per il completamento ed il recupero dell' ala ovest del compendio castellano di Colloredo di Monte Albano di sua proprietà, per la dotazione degli arredi e delle attrezzature relative e per il ripristino e la sistemazione degli immobili e delle aree prospicienti >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1991.
7. All' onere complessivo di lire 15.500 milioni in termini di competenza, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato, a fronte della somma complessiva di lire 17.361.789.493 disimpegnata in conto residui al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, terzo comma, e 21, primo e secondo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3198 del 4 marzo 1991.
8. All' onere complessivo di lire 15.500 milioni in termini di cassa si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione predetto.
9. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 5 fanno carico ai capitoli 8660 e 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.