Art. 3
1. Per gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo e dal secondo comma dell' articolo 27 e dall'
articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
3. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo e dal terzo comma dell' articolo 27 e dall'
articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 4.000 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1995.
7. L' onere complessivo di lire 12.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
11. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. Per le finalità previste dall' articolo 46 bis, inserito con l'
articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dal secondo comma dell' articolo 50 e dal
secondo comma dell' articolo 51, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, modificati dall'
articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 3.500 milioni.
14. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
15. L' onere complessivo di lire 10.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.