LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58

Disposizioni finanziarie per il completamento dell' opera di rinascita delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
 
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 1, la residua somma di lire 80.098.467.419 disponibile sul << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> riaffluisce al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>.
2. In relazione al disposto di cui all' art. 1, gli importi relativi alle riduzioni disposte per l' anno 1990 sui diversi limiti di impegno con i commi due, quattro, sei, sette, dieci, dodici, quattordici, sedici, diciassette e ventuno dell' articolo 7 riaffluiscono al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> nell' ammontare complessivo di lire 33.147.162.041, corrispondente, per lire 29.295.483.379 alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989, e trasferite ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni con i decreti dell' Assessore alle finanze indicati ai commi otto, diciotto e ventidue del medesimo articolo 7.
3. Lo stanziamento del capitolo 8961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene conseguentemente elevato dell' importo complessivo di lire 113.245.629.460 per l' anno 1990.
4. Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene ridotto dell' ulteriore importo di lire 80.098.467.419 per l' anno 1990, corrispondente, per lire 52.448.427.497, a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989, e trasferite ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, delle annualità iscritte dal 1981 al 1989 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con le leggi 29 maggio 1976, n. 336, 8 agosto 1977, n. 546, 11 novembre 1982, n. 828 e 1 dicembre 1986, n. 879.
5. Gli importi relativi alle riduzioni disposte sui diversi limiti di impegno per gli anni successivi al 1990 con i commi due, quattro, sei, dieci, dodici, quattordici, sedici e ventuno dell' articolo 7 riaffluiscono al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> nei diversi esercizi come segue:
a) per l' anno 1991 lire 2.778.892.539;
b) per l' anno 1992 lire 3.277.489.094;
c) per l' anno 1993 lire 694.723.965;
d) per l' anno 1994 lire 714.444.110;
e) per l' anno 1995 lire 229.019.502;
f) per l' anno 1996 lire 230.000.000.

6. Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene conseguentemente elevato dell' importo complessivo di lire
6.056.381.633, suddiviso in ragione di lire 2.778.892.539 per l' anno 1991 e di lire 3.277.489.094 per l' anno 1992.

7. Le quote relative alle riduzioni disposte per gli anni successivi al 1992 affluiranno al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni medesimi.