LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58

Disposizioni finanziarie per il completamento dell' opera di rinascita delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 7
 
1. Il limite di impegno di lire 1.500 milioni autorizzato con l' articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66, viene ridotto di lire 1.076.431.582 nell' anno 1990.
2. L' annualità relativa al predetto limite, autorizzata per l' anno 1990, viene ridotta di lire 1.076.431.582; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 2.444.399.578 non utilizzate negli anni precedenti.
3. Il limite di impegno di lire 800 milioni autorizzato con l' articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66, viene ridotto di lire 366.669.921 per l' anno 1990 e di lire 529.185.583 per l' anno 1991.
4. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni 1990 e 1991, vengono ridotte rispettivamente di lire 366.669.921 per l' anno 1990 e di lire 529.185.583 per l' anno 1991; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 794.987.362 non utilizzate negli anni precedenti.
5. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l' articolo 9 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, viene ridotto di lire 308.615.856 per l' anno 1990, di lire 504.426.001 per l' anno 1991 e di lire 1.210.778.626 per l' anno 1992.
6. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, vengono ridotte di lire 308.615.856 per l' anno 1990, di lire 504.426.001 per l' anno 1991 e di lire 1.210.778.626 per l' anno 1992; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 491.480.124 non utilizzate negli anni precedenti.
7. Le ulteriori disponibilità di complessive lire 10.651.442.633 non utilizzate negli anni precedenti il 1990 su limiti di impegno iscritti sul capitolo 7336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, e scaduti anteriormente all' anno 1990, vengono revocate.
8. Lo stanziamento del capitolo 7336 del precitato stato di previsione viene conseguentemente ridotto dell' importo complessivo di lire 18.378.417.266, suddiviso in ragione di lire 16.134.027.056 per l' anno 1990, corrispondente per lire 14.382.309.697 alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989, e trasferite ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, di lire 1.033.611.584 per l' anno 1991 e di lire 1.210.778.626 per l' anno 1992.
9. Il limite di impegno di lire 250 milioni autorizzato con l' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 96, viene ridotto di lire 179.369.220 per l' anno 1990 e di lire 222.463.308 per l' anno 1991.
10. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni 1990 e 1991, vengono ridotte rispettivamente di lire 179.369.220 per l' anno 1990 e di lire 222.463.308 per l' anno 1991; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 553.405.726 non utilizzate negli anni precedenti.
11. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato con l' articolo 9 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, viene ridotto di lire 645.894.310 per l' anno 1990, di lire 658.992.998 per l' anno 1991 e di lire 682.518.076 per l' anno 1992.
12. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, vengono ridotte di lire 645.894.310 per l' anno 1990, di lire 658.992.998 per l' anno 1991 e di lire 682.518.076 per l' anno 1992; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 2.649.739.586 non utilizzate negli anni precedenti.
13. Il limite di impegno di lire 700 milioni autorizzato con l' articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, viene ridotto di lire 547.778.724 per l' anno 1990, di lire 82.423.736 per l' anno 1991, di lire 513.797.056 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 508.797.056 per l' anno 1994.
14. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1994, vengono ridotte rispettivamente di lire 547.778.724 per l' anno 1990, di lire 82.423.736 per l' anno 1991, di lire 513.797.056 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 508.797.056 per l' anno 1994; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 2.555.815.594 non utilizzate negli anni precedenti.
15. Il limite di impegno di lire 230 milioni autorizzato con l' articolo 63 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, viene ridotto di lire 117.304.027 per l' anno 1990, di lire 135.232.306 per l' anno 1991, di lire 160.605.758 per l' anno 1992, di lire 180.926.909 per l' anno 1993, di lire 205.647.054 per l' anno 1994, di lire 229.019.502 per l' anno 1995 e di lire 230.000.000 per l' anno 1996.
16. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996, vengono ridotte rispettivamente di lire 117.304.027 per l' anno 1990, di lire 135.232.306 per l' anno 1991, di lire 160.605.758 per l' anno 1992, di lire 180.926.909 per l' anno 1993, di lire 205.647.054 per l' anno 1994, di lire 229.019.502 per l' anno 1995 e di lire 230.000.000 per l' anno 1996; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 241.501.872 non utilizzate negli anni precedenti.
17. Le ulteriori disponibilità di complessive lire 6.561.309.558 non utilizzate negli anni precedenti il 1990 su limiti di impegno iscritti sul capitolo 8292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, e scaduti anteriormente all' anno 1990, vengono revocate.
18. Lo stanziamento del capitolo 8292 del precitato stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, viene conseguentemente ridotto dell' importo complessivo di lire 16.508.151.855, suddiviso in ragione di lire 14.052.118.617 per l' anno 1990, corrispondente per lire 12.561.772.336 alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989, e trasferite ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, di lire 1.099.112.348 per l' anno 1991 e di lire 1.356.920.890 per l' anno 1992.
19. Le riduzioni relative agli anni successivi al 1992 graveranno sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni medesimi nella misura di lire 694.723.965 per l' anno 1993, di lire 714.444.110 per l' anno 1994, di lire 229.019.502 per l' anno 1995 e di lire 230.000.000 per l' anno 1996.
20. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato con l' articolo 44 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, viene ridotto di lire 609.615.022 per l' anno 1990, di lire 646.168.607 per l' anno 1991 e di lire 709.789.578 per l' anno 1992.
21. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, vengono ridotte rispettivamente di lire 609.615.022 per l' anno 1990, di lire 646.168.607 per l' anno 1991 e di lire 709.789.578 per l' anno 1992; viene peraltro revocato l' intero stanziamento disponibile sul predetto limite di impegno, per ulteriori lire 2.351.401.346 non utilizzate negli anni precedenti.
22. Lo stanziamento del capitolo 8302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene conseguentemente ridotto dell' importo complessivo di lire 4.316.974.553, suddiviso in ragione di lire 2.961.016.368 per l' anno 1990, corrispondente per lire 2.351.401.346 alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989, e trasferite ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, di lire 646.168.607 per l' anno 1991 e di lire 709.789.578 per l' anno 1992.