LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58

Disposizioni finanziarie per il completamento dell' opera di rinascita delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 6
 
1. All' onere complessivo di lire 51.500 milioni derivante dagli articoli 2, 4 e 5 si provvede, in relazione al disposto di cui all' articolo 1, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, corrispondente a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1989, e trasferite ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, delle annualità iscritte dal 1981 al 1989 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con le leggi 29 maggio 1976, n. 336, 8 agosto 1977, n. 546, 11 novembre 1982, n. 828 e 1 dicembre 1986, n. 879.
2. All' onere complessivo di lire 30.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, derivante dall' articolo 3, ed a quello che ne deriverà per gli anni dal 1993 al 2006, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione precitato.
3. All' onere di lire 6.000 milioni annui derivante per gli anni successivi al 2206 si provvederà con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 7.000 milioni autorizzato con l' articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3.