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Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58

Disposizioni finanziarie per il completamento dell' opera di rinascita delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana Valli del Natisone un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per le spese relative ad opere, impianti e attrezzature, per l' esecuzione degli interventi necessari ad assicurare il rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spesa d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII- il capitolo 2338 (2.1.234.3.08.16) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Comunità montana Valli del Natisone per le spese relative ad opere, impianti e attrezzature, per l' esecuzione degli interventi necessari ad assicurare il rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.