LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58

Disposizioni finanziarie per il completamento dell' opera di rinascita delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
1. Per le finalità previste dagli articoli 8 e 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e dell' articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 30.000 milioni per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, come modificato dall' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
5. Per le finalità previste dagli articoli 30, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e 90 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.
6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 8690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.
7. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 10.000 milioni per l' anno 1990.