LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58

Disposizioni finanziarie per il completamento dell' opera di rinascita delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
1. Al fine di assicurare il definitivo completamento dell' opera di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le residue disponibilità esistenti sul << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> anche per l' attuazione di interventi una tantum, con i criteri e le modalità previste dalle leggi di settore.