LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 113
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa ritenuta ammissibile degli interventi di ripristino di immobili a carattere residenziale danneggiati dagli eventi sismici, acquisiti successivamente alla data del 6 maggio 1976 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, da associazioni, non aventi scopo di lucro, per essere destinati a centri assistenziali a favore dei propri associati.
2. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e miglioramento intesi a consentire la diversa destinazione d' uso degli edifici, affinché possano essere assolte le finalità istituzionali dell' associazione.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati in aggiunta ai contributi già concessi al titolare originario ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali sono fatti salvi a tutti gli effetti.
4. Le domande intese ad ottenere il finanziamento devono essere presentate al Comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La concessione del finanziamento è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d' uso dell' edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
6. Per gli interventi di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
7. Per l' istruttoria delle domande, la concessione e l' erogazione del finanziamento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all' articolo 75, ultimo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.