LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 1990, n. 48

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e inquadramento del personale del Centro regionale vitivinicolo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/09/1990
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 9
 
1. Il personale del Centro regionale vitivinicolo, appartenente alla I categoria prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati agricoli di data 28 luglio 1988, che abbia svolto, alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, per almeno cinque anni, le funzioni di vice direttore dell' Ente viene inquadrato nella qualifica funzionale di funzionario.