LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 1990, n. 47

Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/09/1990
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 19
 
1. In via di interpretazione autentica degli articoli 6, comma 2, e 16, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, per Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente a redigere la relazione di cui ai medesimi articoli 6 e 16 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, si intende il Direttore preposto alla struttura cui risulta assegnato il dipendente alla data in cui la relazione medesima deve essere redatta.