LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 1990, n. 47

Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  28/09/1990
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 18
 
1. In relazione agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, i dipendenti utilmente collocati in graduatoria conseguono il passaggio alla qualifica superiore purché si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e, successivamente a tale data, non siano collocati a riposo per motivi diversi dal compimento del 65 anno di età o del 40 anno di servizio utile, ovvero non siano cessati dal servizio per motivi diversi dalla morte o dalla dispensa dal servizio disposta d' ufficio per motivi di salute.
2. Il personale in servizio che abbia conseguito la qualifica di appartenenza a seguito di pubblico concorso e che in data antecedente fosse comunque in possesso, con riferimento alla prima decorrenza utile, dei requisiti richiesti ai fini degli scrutini per merito comparativo per l' accesso alla qualifica medesima, di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, partecipa ai suddetti scrutini. Nel caso di utile collocazione nello scrutinio il personale in questione è inquadrato in soprannumero limitatamente al periodo intercorrente tra la data di riferimento dello scrutinio e la data di nomina a seguito del pubblico concorso.
3. Il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale delegato all' organizzazione e al personale richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali e di Servizi autonomi competenti la relazione analitica di cui all' articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; la relazione va riferita alla quantità ed alla qualità del servizio svolto dal candidato per un periodo complessivo di un anno calcolato dalla data di richiesta della relazione medesima.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 2, L. R. 20/1996