LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1990, n. 44

Disposizioni in materia di ambiti edilizi di intervento unitario, individuati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  10/09/1990
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 dello stato di previsione precitato, di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990.
4. Sul precitato capitolo 8606 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.