LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1990, n. 44

Disposizioni in materia di ambiti edilizi di intervento unitario, individuati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/09/1990
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 6
 
1. Nei Comuni indicati dall' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, i titolari degli edifici interessati dal provvedimento di revoca assunto ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della presente legge, possono presentare domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, entro 60 giorni dalla notifica del predetto provvedimento.