LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1990, n. 44

Disposizioni in materia di ambiti edilizi di intervento unitario, individuati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/09/1990
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
1. L' intervento sostitutivo della Segreteria generale straordinaria comporta la gestione diretta dei contributi spettanti agli interessati:
a) ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli importi spettanti agli interessati a titolo di contributo vengono computati nelle somme poste a disposizione del Segretario generale straordinario ai sensi dell' articolo 3, comma 9, senza far luogo alla loro materiale erogazione in favore degli interessati. Allo stesso modo si procede con riferimento ai contributi annui costanti cui gli interessati hanno titolo sulla parte di spesa ammessa eccedente il contributo in conto capitale per l' importo corrispondente alla loro capitalizzazione al saggio del dodici per cento.
3. Ai fini della gestione diretta dei contributi, il Comune comunica alla Segreteria generale straordinaria il relativo ammontare per ogni singolo nominativo interessato dagli interventi unitari.
4. Per l' aggiornamento degli importi di progetto prima della stipulazione dei contratti d' appalto delle opere relative agli interventi unitari, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 58.
5. 
( ABROGATO )
(3)
6. 
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
2Parole soppresse al comma 3 da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
3Comma 5 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
4Comma 6 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993