LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1990, n. 44

Disposizioni in materia di ambiti edilizi di intervento unitario, individuati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/09/1990
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
1. La copertura finanziaria delle spese per l' assunzione da parte della Segreteria generale straordinaria dell' intervento sostitutivo di cui all' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, per la progettazione e l' esecuzione delle opere di recupero statico e funzionale degli edifici compresi negli ambiti edilizi di intervento unitario individuati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è fornita in via normale dal contributo spettante agli interessati.
2. Nel caso in cui il contributo non copra, in tutto o in parte, le spese per l' intervento anzidetto, la Segreteria generale straordinaria invita gli interessati al preventivo versamento nel Fondo di solidarietà regionale degli importi risultanti a loro carico.
3. In ogni caso i destinatari dell' intervento sono tenuti a sottoscrivere formale impegno a versare nel Fondo medesimo, entro trenta giorni dall' approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate, le somme relative ai maggiori costi, rispetto a quelli determinati in sede di stipulazione del contratto d' appalto con l' impresa esecutrice dei lavori, che la Segreteria generale straordinaria deve intendersi autorizzata ad anticipare nel loro interesse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad anticipare le somme poste a carico degli interessati per l' attuazione degli interventi unitari.
5. Salvo quanto previsto dal comma 7, l' anticipazione è subordinata alla prestazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, per un importo equivalente all' ammontare dell' anticipazione stessa, maggiorato del cinque per cento.
6. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all' Amministrazione regionale le somme anticipate, con la maggiorazione del cinque per cento, entro trenta giorni dalla richiesta della Segreteria generale straordinaria, senza necessità di preventiva escussione del soggetto garantito.
7. Con deliberazione della Giunta regionale, l' anticipazione delle somme a carico degli interessati da parte della Segreteria generale straordinaria può eccezionalmente non essere subordinata alla prestazione della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa, di cui al comma 5.
8. Il rimborso dell' anticipazione ha luogo mediante versamento dell' importo dovuto nel Fondo di solidarietà regionale, di norma in unica soluzione, entro trenta giorni dall' approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate. Su richiesta degli interessati, possono essere concesse dilazioni di pagamento, nei limiti ed alle condizioni previsti dall' articolo 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
9. Per le anticipazioni previste dal presente articolo sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
10. I fondi accreditati ai sensi del comma 9 affluiscono alla contabilità speciale istituita dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.