LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1990, n. 44

Disposizioni in materia di ambiti edilizi di intervento unitario, individuati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/09/1990
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
1. I provvedimenti di spesa concernenti gli interventi unitari di riparazione, già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi nei confronti dei soggetti muniti dei requisiti per l' accesso ai benefici previsti dal Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anche se gli interventi hanno riguardato ambiti edilizi non rispondenti alla definizione di cui al comma 2 dell' articolo 1.
2. Gli ambiti edilizi di intervento unitario, già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano rispondenti alla definizione di cui al citato comma 2 dell' articolo 1, sono confermati dal Comune, su conforme parere della Segreteria generale straordinaria, che, allo scopo, può avvalersi della collaborazione dei professionisti di cui all' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, con i quali è autorizzata a stipulare appositi atti aggiuntivi al disciplinare di incarico per le nuove prestazioni consultive loro richieste.
3. Per gli interventi ricadenti sotto le previsioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, l' adesione all' invito del Sindaco, manifestata entro il 2 luglio 1987, tiene luogo della domanda di contributo eventualmente non presentata.
4. I Comuni provvedono a revocare le deliberazioni con le quali sono stati individuati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ambiti edilizi di intervento unitario non rispondenti alla definizione di cui al citato comma 2 dell' articolo 1. Il provvedimento di revoca è quindi notificato ai titolari degli edifici interessati.
5. Nel caso la deliberazione di revoca riguardi interventi relativi ad edifici strutturalmente ed architettonicamente autonomi, comprensivi di più unità immobiliari per il cui recupero siano state presentate in parte domande di intervento pubblico e in parte domande di intervento privato, rispettivamente ai sensi della lettera a) e della lettera b) del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il recupero degli edifici è attuato dai proprietari interessati in regime di intervento privato.
6. Gli ambiti edilizi di intervento unitario confermati a norma del comma 2, la cui attuazione non competa in via primaria alla Segreteria generale straordinaria, sono attuati dai proprietari interessati, singolarmente o riuniti in consorzio.
7. A tal fine il Sindaco rivolge o rinnova agli interessati l' invito previsto dall' articolo 11, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro il termine di venti giorni dalla conferma dell' intervento; in caso di inerzia del Sindaco, all' adempimento suddetto provvede in via sostitutiva la Segreteria generale straordinaria.
8. Qualora i proprietari interessati manifestino l' adesione all' invito di cui al comma 7, il Sindaco assegna loro un termine non superiore a sei mesi per la presentazione del progetto unitario di riparazione. Nell' ipotesi, invece, che i medesimi proprietari omettano di aderire al predetto invito di dar corso all' intervento, il Sindaco, salvo quanto previsto dai commi 10 e 11, può disporre l' occupazione temporanea degli immobili; in tal caso alla progettazione ed esecuzione dell' intervento unitario provvede in via sostitutiva la Segreteria generale straordinaria.
9. È in facoltà della Segreteria generale straordinaria di non dar corso all' intervento unitario qualora la mancata adesione all' invito riguardi un numero di proprietari che rappresenti, in base all' imponibile catastale, più del settantacinque per cento del valore degli immobili interessati.
10. L' intervento unitario non può comunque avere luogo quando lo richieda espressamente, nel termine assegnato nell' invito del Sindaco o della Segreteria generale straordinaria, un numero di proprietari che rappresenti almeno il cinquanta per cento del valore degli immobili in base all' imponibile catastale.