LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Adeguamento normativo dell' ordinamento degli enti locali
in attuazione dell' articolo 5 del DPR 15 gennaio 1987,
n. 469 e ulteriori disposizioni di attuazione della legge
regionale 9 marzo 1988, n. 10
Art. 14
 Impegni ed economie di spesa
1. A fronte delle assegnazioni pluriennali previste dalle legge finanziaria di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, a favore degli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, gli enti medesimi possono assumere impegni estesi a più esercizi.
2. Per le spese in conto capitale gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, formano impegno sui relativi fondi di competenza dell' esercizio, iscritti nel bilancio degli enti medesimi.
3. I residui passivi relativi alle somme impegnate ai sensi del comma 2 possono venir conservati nel conto dei residui per non più di tre anni successivi a quello cui l' impegno si riferisce.
4. Trascorso tale termine, le somme corrispondenti alle economie così determinatesi devono venir restituite all' Amministrazione regionale entro l' esercizio successivo a quello del loro accertamento.
5. Le somme impegnate ai sensi dell' articolo 20, secondo comma, del DPR 19 giugno 1979, n. 421, a carico degli stanziamenti di cui al comma 2, se disimpegnate entro il terzo anno successivo a quello dell' iscrizione in bilancio della relativa assegnazione, non costituiscono economie di bilancio, ma vengono considerate - con effetto dell' anno della iscrizione medesima - residui passivi ai sensi del comma 3.
6. Per le spese correnti gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, costituiscono, per la parte non impegnata, economie di spesa. Le somme corrispondenti a tali economie, devono venir restituite all' Amministrazione regionale entro l' esercizio successivo a quello del loro accertamento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 5/1994
2Derogata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 5/1994
3Derogata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 2, L. R. 8/1995
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 3, L. R. 11/1996
5Derogata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 11/1996
6Derogata la disciplina del comma 3 da art. 18, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
7Derogata la disciplina del comma 3 da art. 46, comma 4, L. R. 13/1998
8Derogata la disciplina del comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 11/1999
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 12/2010
Art. 15
 Norma transitoria
1. Le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 14 si applicano anche alle somme - relative a spese in conto capitale - assegnate agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nell' anno 1989.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 6 dell' articolo 14, gli stanziamenti - relativi a spese correnti - corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nell' anno 1989, formano impegno sui relativi fondi di competenza dell' esercizio, iscritti nel bilancio degli enti medesimi.
3. I residui passivi relativi alle somme impegnate ai sensi del comma 2 possono venire conservati nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello cui l' impegno si riferisce.
4. Trascorso tale termine, le somme corrispondenti alle economie così determinatesi devono venir restituite all' Amministrazione regionale.
5. Gli enti locali sono autorizzati a iscrivere le quote delle somme di cui ai commi 1 e 2 che, al 31 dicembre 1989, risultino non impegnate ai sensi dell' articolo 20, secondo comma, del DPR 19 giugno 1979, n. 421, in uno o più capitoli del conto residui dell' anno 1990 diversi da quello di provenienza, purché si tratti di capitoli allocati in bilancio ai sensi del comma 1 dell' articolo 12.
6. Le norme di cui ai commi 2, 3, e 4 si applicano anche alle somme - relative a spese correnti - attribuite, nell' anno 1990, agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 16
 Definizione dei procedimenti amministrativi
relativi alle funzioni trasferite dall' 1 gennaio 1990
1. Rimane di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi - relativi a funzioni trasferite agli enti locali dall' 1 gennaio 1990 ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, - nell' ambito dei quali, prima dell' 1 gennaio 1990, siano state disposte, con deliberazione della Giunta regionale, assegnazioni o ripartizioni o destinazioni dei fondi iscritti in bilancio per gli esercizi fino al 1991.
2. Ai fini dell' applicazione di quanto disposto dall' articolo 66, comma 7, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le quote contemplate dalle deliberazioni di cui al comma 1 si considerano impegnate.