LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 70
 Impianti idroelettrici di piccola derivazione
(programma 1.6.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le iniziative di cui al Capo X della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, nell' intero territorio regionale anche relativamente alla concessione dei contributi ivi previsti all' articolo 48, lettera a).
2. Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 48, lettera a), della citata legge regionale 30/1984, secondo le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
3. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.