LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 Modifica dell' art. 27
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1.
Nell' articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il comma 3 viene sostituito dal seguente comma:
<< 3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità, di cui all' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e per l' acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie, di cui all' articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15. >>.