LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 96
 Infrastrutture a servizio delle imprese
(programma 3.2.1.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7278 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1990 autorizzata dall' articolo 70, comma 2, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, ed iscritta sul capitolo 1528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.