LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 93
 Revoca di autorizzazioni di spesa
(programmi 1.5.1. e 3.4.2.)
1. È revocata la spesa di lire 13.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata con l' articolo 35 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, ed iscritta sul capitolo 3708, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
2. È revocata la spesa complessiva di lire 600 milioni suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, autorizzata con l' articolo 79 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, ed iscritta sul capitolo 8270 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, e del bilancio per l' anno 1990.