LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1

Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e disposizioni finanziarie in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/1990
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 2
 
1. Qualora per l' attuazione degli interventi di sistemazione idrogeologica del bacino del Tagliamento, finanziati con l' art. 2 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, si sia scelto il regime della concessione con trasferimento di pubbliche funzioni, la convenzione di cui all' articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, può riguardare anche l' affidamento della fase preliminare di studio e della redazione della progettazione di massima, sulla base di apposito quadro indicativo.