Art. 11
Adeguamento della legislazione regionale
1. L' Amministrazione regionale promuove e favorisce l' utilizzazione degli strumenti finanziari della Comunità europea curando, tramite i competenti organi dello Stato, i rapporti tra i soggetti interessati e le competenti istituzioni comunitarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento dell' integrazione europea, provvede ad adeguare, nell' ambito delle competenze statutarie, la legislazione di settore per promuovere la partecipazione dei soggetti interessati alle azioni previste dagli strumenti di intervento comunitari nel campo scientifico, culturale, sociale, ambientale ed economico con particolare riguardo alle esigenze dei settori agricolo, agro - alimentare, zootecnico, dell' artigianato e della piccola e media industria.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 16, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.