LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Interventi nel settore della cultura
e della formazione professionale
Art. 38
 Beni culturali
(programma 2.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 230 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 230 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
5. L' onere complessivo di lire 690 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di pari importo.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Udine un contributo ventennale annuo costante, nella misura del 7% della spesa di lire 1 miliardo, per i lavori di restauro e di sistemazione dell' immobile denominato << Casa della contadinanza >>, facente parte del compendio del Castello di Udine.
8. A tale fine è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 70 milioni.
9. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito, alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5443 (2.1.232.5.06.29) con la denominazione - << Contributo ventennale al Comune di Udine per i lavori di sistemazione dell' immobile denominato << Casa della contadinanza >> e con lo stanziamento complessivo di lire 210 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 46 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo straordinario di lire 600 milioni. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
13. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 5502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
Art. 39
 Istituzione culturali e scientifiche
(programma 2.3.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l' anno 1989, a favore del << Centro internazionale di scienze meccaniche >> con sede in Udine, per le finalità previste dall' articolo 43 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, e per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di palazzo Mangilli.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1989; nella denominazione del precitato capitolo 5240, dopo la locuzione << palazzo del Torso >> è inserita la locuzione << e del palazzo Mangilli >>.
3. Per le finalità previste dall' articolo 5, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione annua all' Istituto regionale cultura istriana - IRCI di Trieste per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali compresa l' acquisizione, la sistemazione e l' arredamento della relativa sede.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5222 (2.1.162.2.06.06.) con la denominazione << Sovvenzione annua all' Istituto regionale cultura istriana - IRCI di Trieste per il conseguimento delle finalità istituzionali compresa l' acquisizione, la sistemazione e l' arredamento della relativa sede >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione annua all' Istituto sloveno di ricerca - SLORI di Trieste per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5221 (2.1.162.2.06.06.) con la denominazione << Sovvenzione annua all' Istituto sloveno di ricerca - SLORI di Trieste per il conseguimento delle finalità istituzionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 75 milioni per l' anno 1989.
7. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5221 e 5222 vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
8. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1980 a favore dell' Associazione << Casa dello studente Antonio Zanussi - Pordenone >>, con sede in Pordenone, per le opere di sistemazione e ristrutturazione del complesso della Casa dello studente medesima.
9. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 viene istituito alla Rubrica n. 19 - Programma 2.3.2. - spese d' investimento categoria 2.4. - sezione VI - il capitolo 5251 (2.1.242.5.06.06.) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore dell' Associazione << Casa dello studente Antonio Zanussi - Pordenone >> con sede in Pordenone, per le opere di sistemazione e ristrutturazione del complesso della Casa dello studente medesima >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
2Integrata la disciplina del comma 5 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
Art. 40
 Centri di formazione professionale
(programma 2.5.2.)
1. Per la finalità prevista dall' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, e lire 500 milioni per l' anno 1991.
2. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni per gli anni 1989 e 1990 fa carico al capitolo 5920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni predetti; l' onere di lire 500 milioni per il 1991 fa carico al medesimo capitolo a fronte dello stanziamento già iscritto a bilancio con legge regionale 30 gennaio 1989, n. 3.
3. Per le finalità previste dall' articolo 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 41
 Acquisto di scuola - bus
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.