LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 16
 
1. Il limite di impegno di lire 332.000.000, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, iscritto nel bilancio regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 797 dell' 11 settembre 1978, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, già ridotto di lire 320.225.840 a decorrere dall' anno 1986 con l' articolo 16, quinto comma, della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, viene ulteriormente ridotto di lire 7.934.260 a decorrere dall' anno 1989, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.
2. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1989 al 1997, vengono ridotte di lire 7.934.260 per ciascuno degli anni medesimi.
3. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 23.802.780, suddiviso in ragione di lire 7.934.260 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
4. Le riduzioni relative agli anni dal 1992 al 1997 graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. La spesa complessiva di lire 12.869.209.428, suddivisa in ragione di lire 1.356.723.492 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1997, di lire 509.065.000 per l' anno 1998, di lire 105.376.000 per l' anno 1999 e di lire 44.257.000 per l' anno 2000, autorizzata con l' articolo 17 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, in relazione all' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed iscritta sui capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, viene ridotta di complessive lire 13.156.000, suddivise in ragione di lire 1.138.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1999 e di lire 638.000 per l' anno 2000, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.
6. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 3.414.000, suddiviso in ragione di lire 1.138.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
7. Le riduzioni relative agli anni dal 1992 al 2000 graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.