LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1989, n. 24

Proroga di termini contenuti nelle leggi regionali d' intervento nelle zone terremotate. Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernente la disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1989
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
1. Il termine di cui agli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con l' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, termine da ultimo prorogato al 30 giugno 1989 dall' articolo 55 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990 limitatamente ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo non siano ancora state accolte in via di massima.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo siano state accolte dopo il 30 giugno 1989.
3. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi, eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti.
4. I progetti esecutivi, presentati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini fissati dalle disposizioni vigenti, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.