LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1989, n. 13

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/05/1989
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
1. In via di interpretazione autentica degli articoli 31 e 251 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, i dirigenti assegnati ai gruppi di staff sono equiparati a tutti gli effetti ai dirigenti preposti ai Servizi di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, anche ai fini della loro sostituzione in caso di assenza, impedimento e vacanza, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 23 della citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Note:
1La menzione di gruppo di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima legge regionale 18/96.