Art. 1
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di importo non superiore a lire 25.000.000 per alloggio, da restituire in dieci anni con rate semestrali a tasso zero, ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in stato di liquidazione o in gestione commissariale, già beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell'
articolo 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano essi stessi o il coniuge beneficiari diretti di contributi ai sensi del Titolo III della medesima legge.
2. I medesimi benefici previsti dal comma 1 possono venire estesi a sinistrati i quali abbiano affidato a società edilizie cooperative i lavori di ricostruzione della propria abitazione e gli stessi siano rimasti sospesi per messa in liquidazione della società cooperativa entro la data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 48/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 2, L. R. 48/1991
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 3, L. R. 48/1991
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 48/1991
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 67, L. R. 13/1998
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 73, L. R. 13/1998
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 23, L. R. 19/2004