LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 giugno 1988, n. 45

Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/06/1988
Allegati:
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
130.01 - Comuni e Province

CAPO I
 Enti regionali
Art. 2
 Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA )
1. Al Presidente ed al Vicepresidente dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) compete rispettivamente un' indennità mensile di carica di lire 2.800.000 lorde e di lire 1.600.000 lorde.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.000.000 lorde e di lire 3.000.000 lorde.
Note:
1Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 8, comma 7, L. R. 18/1993
2Parole implicitamente sostituite al comma 3 da art. 11, L. R. 18/1993
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
4Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 3
 Ente per lo sviluppo dell' artigianato
1. Al Presidente ed al Vicepresidente dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato compete rispettivamente un' indennità mensile di carica di lire 2.800.000 lorde e di lire 1.600.000 lorde.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.000.000 lorde e di lire 3.000.000 lorde.
Note:
1Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 19, comma 2, L. R. 18/1993
Art. 4

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/1989
2Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 18/1993
3Articolo abrogato implicitamente da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996
Art. 5
 (Istituto regionale per la formazione professionale)
1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale competono le stesse indennità previste dall'articolo 4.
Note:
1Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 16/1996
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, comma 1, L. R. 31/1996
Art. 6
 Agenzia regionale per l'impiego
1. Al Vicepresidente dell'Agenzia regionale per l'impiego compete un'indennità mensile di carica di lire 3.800.000 lorde.
2. Ai componenti il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 3.000.000 lorde e di lire 2.500.000 lorde.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 85, comma 1, L. R. 1/1998
2Comma 1 sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 1/1998
3Parole sostituite al comma 2 da art. 85, comma 2, L. R. 1/1998
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto degli articoli 8, comma 7, e 11, comma 4, L.R. 18/93.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.