LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 giugno 1988, n. 45

Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  29/06/1988
Allegati:
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 5
 (Istituto regionale per la formazione professionale)
1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale competono le stesse indennità previste dall'articolo 4.
Note:
1Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 16/1996
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, comma 1, L. R. 31/1996