LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 1988, n. 31

Assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per esigenze eccezionali connesse all' esercizio di particolari funzioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/05/1988
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 4
 
1. Con riferimento alle assunzioni del personale di cui all' articolo 1, comma 2, nonché dei segretari contabili di cui allo stesso articolo 1, comma 4, qualora non si giunga alla iniziale copertura di tutti i posti disponibili, ovvero nel corso del triennio previsto dal contratto a termine uno o più posti vengano a restare scoperti, l' Amministrazione regionale è autorizzata a ricoprire tali posti mediante ulteriori recuperi dalle graduatorie di cui all' articolo 2, comma 1, o qualora le stesse risultino esaurite, mediante superamento di una prova tecnico - pratica da disciplinarsi con deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali.
2. Con riferimento alle assunzioni del personale di cui all' articolo 1, commi 3 e 5, e dei coadiutori di cui allo stesso articolo 1, comma 4, qualora non si giunga alla iniziale copertura di tutti i posti disponibili, ovvero nel corso del triennio previsto dal contratto a termine uno o più posti vengano a restare scoperti, l' Amministrazione regionale è autorizzata a ricoprire tali posti secondo la medesima procedura di cui all' articolo 2, comma 2.