LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 1988, n. 31

Assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per esigenze eccezionali connesse all' esercizio di particolari funzioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/05/1988
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 2
 
1. L' assunzione del personale di cui all' articolo 1, comma 2, nonché dei segretari contabili di cui allo stesso articolo 1, comma 4, avviene, anche qualora sia trascorso il termine di cui all' articolo 29, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, mediante recupero, complessivamente, di quattro unità dalla graduatoria di merito approvata con DPGR 5 giugno 1986, n. 172/Pers., del concorso pubblico ad un posto di consigliere in prova con profilo professionale di consigliere urbanista, o da quella approvata con DPGR 12 gennaio 1988, n. 12/Pers., del concorso pubblico a cinque posti di consigliere in prova con profilo professionale di ispettore forestale, di quattro unità dalla graduatoria di merito approvata con DPGR 18 aprile 1986, n. 134/Pers., del concorso pubblico a tre posti di segretario in prova con profilo professionale di geometra - disegnatore e di sei unità dalla graduatoria di merito approvata con DPGR 10 novembre 1987, n. 385/Pers., del concorso pubblico a otto posti di segretario in prova con profilo professionale di segretario contabile.
2. L' assunzione del personale di cui all' articolo 1, commi 3 e 5, e dei coadiutori dello stesso articolo 1, comma 4, avviene a seguito del superamento di una prova tecnico - pratica vertente sui seguenti argomenti:
a) per i cinque consiglieri da assumersi per le esigenze del Servizio affari generali - organizzazione e metodi, risoluzione di quesiti in materia di scienza e tecnica dell' organizzazione;
b) per i due consiglieri da assumersi in relazione alle esigenze della Direzione regionale dell' industria, risoluzione di quesiti in materia di contabilità pubblica, controllo di gestione e gestione di bilancio;
c) per il segretario da assumersi per le esigenze del Servizio affari generali - organizzazione e metodi, risoluzione di quesiti in materia di tecniche di analisi organizzativa;
d) per i sei coadiutori, di cui tre da assegnarsi per le esigenze del Servizio affari generali - organizzazione e metodi e tre da assegnarsi al Servizio del libro fondiario, risoluzione di quesiti in materia di informatica.

3. Il personale di cui al comma 2 dovrà possedere i requisiti previsti per l' accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente.
4. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento dell' Assessore delegato agli affari del personale ed è composta da un dirigente della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, con funzioni di presidente, da un esperto estraneo all' Amministrazione regionale e da un componente con qualifica non inferiore a quella di consigliere designato di volta in volta in relazione a ciascuna qualifica da assumere, congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all' articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Funge da segretario un dipendente con qualifica non inferiore a quella di segretario.
5. Le domande di ammissione devono essere presentate o fatte pervenire alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, Servizio affari generali - organizzazione e metodi, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 20/1989
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 20/1989