LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 1988, n. 31

Assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per esigenze eccezionali connesse all' esercizio di particolari funzioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/05/1988
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante contratti di lavoro a termine, personale per un numero non superiore a ventotto unità, di cui undici nella qualifica funzionale di consigliere, undici in quella di segretario e sei in quella di coadiutore.
2. Per le esigenze connesse alla fase di prima attuazione delle funzioni amministrative delegate in base all' articolo 8, comma 1, del DPR 15 gennaio 1987, n. 469, in relazione alle competenze del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, è autorizzata, ai sensi del comma 1, l' assunzione di quattro consiglieri con profilo professionale urbanista e di quattro segretari con profilo professionale geometra - disegnatore.
3. Per le esigenze connesse alla prima attuazione della legge regionale in materia di ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali, in relazione alle competenze del Servizio affari generali - organizzazione e metodi, è autorizzata, ai sensi del comma 1, l' assunzione di cinque consiglieri, un segretario che presterà servizio nella città di Roma con funzioni di supporto all' attività inerente il Progetto << Funzionalità ed efficienza della Pubblica Amministrazione >>, mantenendo a tal fine i rapporti fra il Servizio affari generali - organizzazione e metodi e le competenti strutture del Dipartimento della funzione pubblica, nonché tre coadiutori.
4. Per sopperire all' evasione delle domande tavolari arretrate, anche a seguito dell' introduzione del processo di automazione delle procedure tavolari, sono assegnati al Servizio del libro fondiario sei segretari con profilo professionale segretario contabile e tre coadiutori, assunti ai sensi del comma 1.
5. Per le esigenze connesse con la prima attuazione della nuova normativa in materia di politica industriale e con l' avvio del connesso sistema di monitoraggio delle imprese industriali della regione è autorizzata, ai sensi del comma 1, l' assunzione di due consiglieri in possesso di laurea in economia e commercio.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996