LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1988
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 7
 Contributi in conto capitale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale previsti dall' articolo 3, per le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976:
a) per gli edifici ricadenti sotto le previsioni dell' articolo 6, comma 3, in misura pari al cento per cento dell' ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere, come definita dall' articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all' articolo 8;
a bis) per gli edifici appartenenti ad enti pubblici e ricadenti solo in parte sotto le previsioni dell' articolo 6, comma 3, lettera a), in misura pari al cento per cento dell' ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere riguardanti l' intero edificio, come definita dall' articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all' articolo 8;
b) per ciascuna unità immobiliare compresa negli edifici ricadenti sotto le previsioni dell' articolo 6, comma 4, in misura pari all' ottanta per cento dell' ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere, come definita dall' articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all' articolo 8. Il contributo in conto capitale non può comunque superare l' importo di lire 30 milioni per alloggio e di lire 6 milioni per ogni locale con diversa destinazione d' uso di superficie non inferiore a dieci metri quadrati. Ciascun proprietario non può essere ammesso a contributo per più di tre locali con destinazione diversa da quella di alloggio.

2. I contributi previsti dal presente articolo sono comprensivi anche della quota relativa ai costi, quali risultano dal progetto esecutivo di cui all' articolo 8, per la riparazione strutturale e l' adeguamento antisismico delle parti comuni degli edifici condominiali.
3. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo le opere di cui all' articolo 8, comma 1, lettera b), nonché le eventuali opere di difesa dagli agenti atmosferici.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 92, comma 1, L. R. 50/1990
2Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 62, L. R. 4/2001
3Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 27, L. R. 22/2010
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 27/2012