LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1988
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 20
 Cumulo di contributi
1. I benefici previsti dalla presente legge sono concessi agli interessati senza porre in detrazione i contributi eventualmente già accordati, sulla base del verbale di accertamento danni, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 18, 1 luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni.
2. Essi sono altresì cumulabili con i contributi previsti da altre leggi per interventi sullo stesso immobile, purché gli uni e gli altri siano diretti a realizzare finalità non coincidenti.
3. I benefici previsti dalla presente legge non sono tuttavia cumulabili con i benefici già concessi, sulla base del progetto, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.