LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1988
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 Ambito territoriale
1. Le norme della presente legge trovano applicazione nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi tellurici del 1976, dichiarati sismici, con il grado di sismicità S = 12, ai sensi dell' articolo 3, secondo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nel territorio dei Comuni classificati disastrati, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal grado di sismicità ad essi attribuito.