LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1988
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 15
 Concessione dei contributi in conto capitale
1. I contributi in conto capitale previsti dall' articolo 3 per la riparazione strutturale e l' adeguamento antisismico degli edifici di cui all' articolo 6, comma 4, sono concessi con provvedimento del Sindaco, previa conferma, da parte dell' interessato, dei requisiti di cui all' articolo 11, comma 2, lettera b), e sono erogati con le modalità di seguito specificate:
a) in ragione dell' ottanta per cento dell' importo concesso dopo l' accertamento da parte del Comune dell' avvenuto inizio dei lavori;
b) per il residuo venti per cento, dopo l' ultimazione dei lavori assistiti da contributo.

1 bis. Nel caso in cui le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico risultino essere già state intraprese o terminate dagli interessati, il contributo è erogato in unica soluzione e in via di sanatoria dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento da parte del Comune della regolare esecuzione degli stessi.
2. Il Comune, qualora accerti che i lavori siano stati eseguiti in difformità dal progetto approvato, redige apposito verbale e procede al recupero totale o parziale della somma erogata.
3. All' erogazione del contributo per gli interventi in corso di attuazione o già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede in un' unica soluzione, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte del Comune.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 99, comma 1, L. R. 50/1990
2Comma 1 bis aggiunto da art. 100, comma 1, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 70, comma 1, L. R. 37/1993
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, L. R. 40/1996
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, L. R. 40/1996
6Derogata la disciplina del comma 1 bis da art. 5, comma 65, L. R. 4/2001