Art. 14
Approvazione delle perizie e dei progetti
esecutivi
1. Ai fini dell' ammissione ai contributi previsti dalla presente legge, le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché i progetti esecutivi delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico degli edifici di cui all' articolo 6, comma 3, lettera b), e comma 4, sono approvati in linea tecnica ed economica dal Sindaco, su parere dell' Organo di consulenza tecnica di cui all' articolo 9, fatte salve le attribuzioni della Commissione edilizia comunale.
2. Ai medesimi fini, le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché i progetti degli edifici di cui all' articolo 6, comma 3, lettere a) e c), sono approvati in linea tecnica ed economica dai competenti organi deliberativi, su parere dell' Organo di consulenza tecnica di cui all' articolo 9, fatte salve le attribuzioni dei competenti organi tecnici dell' Ente e quelle della Commissione edilizia comunale.
2 bis. I progetti esecutivi, approvati ai sensi del presente articolo, non sono sottoposti a verifica tecnica ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della
legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 98, comma 1, L. R. 50/1990
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 98, comma 1, L. R. 50/1990
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 98, comma 1, L. R. 50/1990
4Comma 2 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 37/1993
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 66, L. R. 4/2001