LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1988
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 Modalità per l' accesso ai contributi
per gli edifici privati
1. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale e quelli costanti in annualità per la riparazione strutturale e l' adeguamento antisismico degli edifici di cui all' articolo 6, comma 4, devono pervenire al Comune nel cui territorio l' immobile è ubicato nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La domanda è corredata di una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti:
a) l' ubicazione certa, con i dati di identificazione catastale, dell' unità immobiliare, nonché la sua esatta consistenza e destinazione d' uso, ivi compresa l' indicazione, nel caso di edificio ad uso misto, che l' unità immobiliare fa corpo unico con l' edificio in cui è inserita;
b) il diritto di proprietà sull' unità immobiliare, con l' indicazione degli eventuali diritti reali di godimento gravanti sulla stessa;
c) le generalità dei proprietari dell' unità immobiliare;
d) la residenza;
e) le modalità di utilizzazione o la mancata utilizzazione dell' unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso, con riferimento specifico alle seguenti categorie definitorie:
1) utilizzazione effettiva condotta in modo continuativo da parte del titolare del diritto di proprietà o di altro soggetto residente in forza di un rapporto di locazione o di affitto;
2) utilizzazione abituale con periodicità non superiore alla settimana;
3) mancata utilizzazione ovvero utilizzazione saltuaria o con periodicità ultrasettimanale;
f) la ripartizione millesimale o concordata delle spese e l' accettazione della ripartizione stessa da parte di ogni condominio concorrente al contributo in caso di edifici condominiali;
g) la sussistenza del nesso casuale con gli eventi sismici del 1976 dei danni subiti dall' edificio.

3. Nel caso di domanda presentata a mezzo di procuratore, in luogo della dichiarazione di cui al precedente comma 2 è presentato un atto di notorietà reso al pubblico ufficiale abilitato a riceverlo da chi rappresenta il proprietario e ne cura gli interessi e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l' edificio.
4. 
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 44/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 95, comma 2, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 95, comma 3, L. R. 50/1990
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 96, comma 1, L. R. 50/1990
5Comma 4 abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, comma 1, L. R. 37/1993
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 9, L. R. 13/1998